L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024, ha reso noto che la fruizione dei servizi di mobilità sostenibile, contenuti in un piano di welfare aziendale, e utilizzati tramite apposita APP, avendo finalità di utilità sociale, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR e quindi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

Le imprese, quindi, potranno concedere ai propri dipendenti la possibilità di utilizzare soluzioni di trasporto eco-sostenibili attraverso piattaforme digitali, contribuendo così non solo al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, ma anche alla riduzione dell’impatto ambientale.

In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa sono i seguenti:
– carsharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;
– ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
– bikesharing;
– scootersharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;
– monopattino elettrico;
– utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).

Si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.