Il Governo ha avviato il recepimento della nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria. Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso al Parlamento come Atto del Governo n. 435, dovrà ora ricevere il parere delle Commissioni parlamentari prima di tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. La direttiva deve essere recepita entro l’11 dicembre 2026.
Dal 1° gennaio 2030 i valori limite diventeranno molto più severi: il PM2,5 annuale passerà da 25 a 10 µg/m³, il PM10 da 40 a 20 µg/m³ e il biossido di azoto da 40 a 20 µg/m³. Per PM2,5 e NO₂ saranno inoltre introdotti nuovi limiti giornalieri.
La novità più rilevante per le città è però rappresentata dalle “tabelle di marcia per la qualità dell’aria”. Se tra il 2026 e il 2029 una zona supera già uno dei valori che diventeranno obbligatori nel 2030, la Regione dovrà predisporre entro due anni un percorso con misure concrete per raggiungere il nuovo limite.
I piani potranno comprendere interventi su traffico, trasporto, riscaldamento domestico, industria, cantieri e altre sorgenti emissive. Le limitazioni della circolazione previste dai piani continueranno a essere attuate dai Sindaci o dalle altre autorità competenti.
Cambia anche il monitoraggio: più integrazione tra centraline e modellistica, nuovi siti per particelle ultrafini e black carbon e maggiore tutela delle stazioni che hanno registrato superamenti. Per le UFP lo schema individua, tra gli altri, siti a Roma Tiburtina, Civitavecchia Porto, Firenze FI-Mosse, Milano, Modena e Taranto.
Le Regioni dovranno inoltre pubblicare un indice della qualità dell’aria aggiornato ogni ora per NO₂, PM10, PM2,5, ozono e SO₂, accompagnato da informazioni sui rischi sanitari e sui comportamenti per ridurre l’esposizione.
Il punto centrale è quindi che il 2030 non è una scadenza lontana: i livelli registrati nelle città già nel periodo 2026-2029 possono far scattare obblighi di pianificazione finalizzati al rispetto dei nuovi standard.