Il Tar ha annullato il provvedimento con il quale la società Giubileo 2025 Spa – costituita per assicurare l’attuazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo l’anno prossimo – ha aggiudicato alla Solaris Italia Srl la gara da 181 milioni per la fornitura con servizio di full service manutentivo, per 10 anni, di 244 nuovi autobus. Lunghezza 12 metri, alimentazione a metano.

Il Tar del Lazio con la sua pronuncia ha infatti accolto il ricorso proposto da Romana Diesel Spa, ricorrente che ha sostenuto la violazione del disciplinare di gara nella parte in cui prescriveva – a pena di esclusione di un partecipante – che il «veicolo di prova» (o veicolo campione) dovesse possedere le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo indicato nell’offerta tecnica. In sostanza, secondo Romana Diesel il veicolo di prova utilizzato da Solaris Italia non presentava alcune caratteristiche tecniche ritenute essenziali, in primis il numero di porte. E il Tar ha ritenuto che «la mancanza del requisito delle tre porte non può che condurre all’esclusione del concorrente».

«Il collegio ritiene – hanno precisato i giudici – nel rispetto del tenore letterale del disciplinare di gara, che l’effetto escludente non possa essere associato soltanto alla mancata consegna di qualsiasi veicolo di prova, bensì anche all’avvenuta consegna di un veicolo le cui caratteristiche essenziali non collimano interamente con quelle del veicolo offerto in gara».

In particolare la sentenza si sofferma sulla caratteristica tecnica delle 3 porte: «La previsione – si legge – secondo cui il numero delle porte del bus (pari a 3) rientra tra i requisiti su cui la stazione appaltante “richiede attenzione” – in quanto immediatamente successiva rispetto alla prescrizione secondo cui il veicolo di prova deve possedere le stesse caratteristiche essenziali del veicolo offerto in gara – ha proprio il senso di assegnare natura di “caratteristica essenziale” al requisito delle porte. A ciò si aggiunga che il capitolato tecnico è univoco nello stabilire, quale specifica tecnica obbligatoria del veicolo da offrire, proprio la dotazione di tre porte di servizio a doppia anta».

In conclusione, sostengono i giudici, va da sé che «la mancanza del requisito delle tre porte non può che condurre all’esclusione del concorrente». Dunque si accoglie il ricorso e «per l’effetto si annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato, con dichiarazione dell’inefficacia del contratto».

Fonte: Corriere.it