A Bologna una nuova sentenza fa chiarezza, almeno sul piano locale, in merito alla discussa questione degli autovelox non omologati. La giudice Alessandra Cardarelli ha rigettato il ricorso di un automobilista multato per aver percorso un tratto con limite di 50 km/h a 67 km/h, sostenendo che la multa fosse illegittima perché rilevata da un dispositivo solo approvato e non omologato dal Ministero dei Trasporti.

Secondo la magistrata, l’articolo 142 del Codice della Strada va letto congiuntamente all’articolo 201, che prevede espressamente l’uso di apparecchiature “omologate ovvero approvate”. In questo senso, approvazione e omologazione hanno la stessa efficacia giuridica. Un’interpretazione che si discosta da quella adottata dalla Cassazione nell’aprile 2024, la quale invece aveva distinto nettamente i due procedimenti, aprendo la strada a una valanga di ricorsi in tutta Italia.

La sentenza bolognese aggiunge un ulteriore tassello a un quadro giuridico ancora incerto, ma ribadisce un punto chiave: per contestare validamente una multa non basta invocare la mancata omologazione dello strumento, occorre dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio o negare i fatti contestati. Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva mai messo in dubbio la correttezza del rilievo né la velocità effettivamente registrata.

Fonte: Repubblica