La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi presentati da Lombardia, Piemonte e Veneto contro l’articolo 12 della legge di delegazione europea 2024, che definisce i criteri per il recepimento della nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria.

Le Regioni contestavano soprattutto l’attribuzione, in via ordinaria, delle misure di risanamento dell’aria alle autorità regionali e locali, ritenendo necessario un ruolo più diretto dello Stato, in particolare nel bacino padano. Sostenevano inoltre che, per l’adozione dei decreti legislativi, fosse necessaria un’intesa con le Regioni e non il semplice parere della Conferenza unificata.

La Consulta ha invece stabilito che la tutela dell’ambiente è la materia prevalente e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per questo, il parere della Conferenza unificata è stato considerato una forma di coinvolgimento adeguata, senza che sia necessaria un’intesa.

La sentenza conferma però che l’attuazione della direttiva dovrà basarsi su una stretta integrazione tra politiche per la qualità dell’aria, trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura. Le Regioni e gli enti locali manterranno il ruolo ordinario nella pianificazione e nell’adozione delle misure, mentre allo Stato spettano compiti di impulso, coordinamento e intervento complementare.

Secondo la Corte, questa distribuzione delle funzioni rispetta i principi di sussidiarietà e adeguatezza, perché le misure sulla qualità dell’aria devono essere adattate alle caratteristiche dei territori e integrate con i piani urbanistici, energetici e dei trasporti. Restano centrali, quindi, le politiche regionali e locali sulla mobilità, dalle limitazioni al traffico al potenziamento del trasporto pubblico e alla riduzione delle emissioni.

La decisione riguarda il recepimento della direttiva europea 2024/2881, che introduce limiti più severi per PM2,5, PM10 e biossido di azoto da raggiungere entro il 2030 e punta all’obiettivo dell’inquinamento zero entro il 2050.